Statuto

ALLEGATO A

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“Circolo Larus Legambiente Volontariato“

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “Circolo Larus Legambiente Volontariatto” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L’associazione ha sede  c/o civile abitazione Via Litoranea n° 2082, 04016 Sabaudia (LT), e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. 

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

Articolo 3

La durata dell’Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

Il Circolo Larus Legambiente Volontariato  è un’associazione  di volontariato  che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e culturale. Il Circolo ispira le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi di Legambiente che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l’attività e ne coordina l’iniziativa. Il  circolo costituisce una base associativa territoriale della Legambiente con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, aderisce alla federazione Nazionale Legambiente Volontariato 

L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed  ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, e  l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone di:

  1. promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini , soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni  servizi di protezione civile nonché  di vigilanza sull’applicazione delle norme poste a tutela dell’ambiente e della salute ;
  2. svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici  con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali ;
  3. organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento, il recupero delle terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate ;
  4. promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi ;
  1. organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni ; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia e all’estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati ;
  2. Promuovere e organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio vendita di prodotti agricoli  biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri o bibite ;
  3. assumere tutte le iniziative e svolgere tute le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.
  4. Organizzare attività ecoturistiche con ogni mezzo quali viaggi, escursioni;

L’associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Tutti i soci possono essere eletti negli organismi dirigenti. Vi è incompatibilità tra gli incarichi ricoperti  all’interno dei partiti sindacati, e altre organizzazioni di tale natura  a tutti i livelli. Vi è inoltre incompatibilità  fra cariche esecutive territoriali del Circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali. È possibile disporre deroghe qualora tale richiesta venga portata dal Consiglio Direttivo alla approvazione dell’Assemblea degli aderenti.

Tutti gli aderenti al circolo hanno diritto di voto in assemblea  e possono essere eletti alle cariche sociali quando hanno raggiunto la maggiore età.

I soci possono essere :

– Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

– Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

– Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

– Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I soci Onorari e Sostenitori o Promotori possono partecipare come osservatori alle riunioni dell’assemblea dei soci.

Ogni socio dovrà mettere a disposizione dell’associazione le informazioni utili al fine della promozione d’azioni e progetti d’utilità del singolo o di una pluralità di associati.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

Articolo 7

La qualità di socio  si perde per:

  • Decesso;

– Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.-

– Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

– Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

I soci  prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo. 

RISORSE ECONOMICHE

Articolo  8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

a)dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

b)da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c)da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;

d) contributi di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita  dell’associazione i singoli associati  non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell’associazione:

a)    l’assemblea dei soci;

  1. il Consiglio Direttivo;
  2. il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori;
  3. i Probiviri;
  4. il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L’assemblea regolarmente  costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione  prese  in conformità alla  legge ed al  presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea  può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’assemblea ha il compito di:

A)- eleggere o revocare il consiglio Direttivo e il revisore dei conti ( o collegio dei revisori), i membri del collegio dei probiviri, e il referente del centro d’azione giuridica ;

B)- definire le linee di attività del gruppo ;

C)- esaminare le principali iniziative da sviluppare ;

D)- esaminare i ricorsi del mancato accoglimento delle domande ;

E)- approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo ;

F)- definire le modifiche statutarie ;

G)- costituire gruppi di lavoro tematici o territoriali per seguire progetti particolarmente impegnativi .

Articolo 11

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.  Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.  Non è ammessa più di una  delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.

I verbali  dell’assemblea  saranno  redatti  dal  segretario  e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le  decisioni  prese  dall’assemblea,  sia  ordinaria che straordinaria,  impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni   socio   ha   diritto  di  consultare  il  verbale  dei  lavori  redatto  dal  segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea.  L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax,  posta elettronica e telegramma. 

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio o il rendiconto dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 20

Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica un anno. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

– predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;

– redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

– vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

– determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

  • emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione;
  • provvedere all’apertura di conto correnti bancari o postali necessari al funzionamento dell’associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per  i  casi  d’indisponibilità  ovvero  d’assenza  o  di  qualsiasi altro  impedimento   del presidente lo stesso e’ sostituito dal vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.  Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI  REVISORI

Articolo 22

Ogni circolo è affiancato, per le funzioni di controllo amministrative, da un revisore dei conti o da un collegio dei revisori il quale cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un’apposita  relazione per l’assemblea degli aderenti e resta in carica  un anno.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 23

Il bilancio o il rendiconto dell’organizzazione  di volontariato è annuale: l’esercizio sociale  si svolge dal 01/01  al 31/12.

Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate  e le spese relative al periodo di un anno : Il bilancio preventivo contiene  le previsioni di spese e di entrate per l’esercizio annuale successivo. L’approvazione del bilancio è accompagnata da una relazione scritta .

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dalla presidenza.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea con voto palese dalla maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’organizzazione entro 15 giorni

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto alla struttura regionale della Federazione Nazionale di Legambiente Volontariato o ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25 

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.